IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  3
luglio 2009 con il quale e' stato dichiarato,  fino  al  31  dicembre
2009, lo stato  di  emergenza  in  relazione  alla  grave  situazione
determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella
stazione di Viareggio, in provincia di  Lucca  il  giorno  29  giugno
2009, nonche' il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
del 18 novembre 2010 con il quale il predetto stato di  emergenza  e'
stato prorogato, da ultimo, fino al 30 giugno 2011; 
  Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e'  stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione
richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; 
  Considerato  che  non  sono  ancora  stati  individuati   tutti   i
beneficiari delle misure di sostegno alla popolazione  coinvolta  dal
disastro  ferroviario,  con  particolare  riferimento  ai  contributi
straordinari riconosciuti in favore dei familiari delle vittime ed in
favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio,  di  cui
alla legge 7 luglio 2010, n. 106; 
  Considerato, altresi',  che  non  e'  ancora  stato  realizzato  il
sottopassaggio ferroviario in sostituzione della passerella  pedonale
preesistente all'incendio e oggetto  di  demolizione  a  seguito  del
suddetto incendio; 
  Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere  un'ulteriore  proroga
dello stato di emergenza al  fine  di  consentire  l'espletamento  di
tutti   gli   interventi   finalizzati    al    definitivo    rientro
nell'ordinario; 
  Viste  le  iniziative  poste  in  essere  dal  Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in
attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri
del 27 luglio 2010  recante:  «Indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della  legge  24  febbraio
1992, n. 225»; 
  Ritenuto che la predetta situazione emergenziale  persiste,  e  che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  per  la  proroga  dello  stato  di
emergenza; 
  Vista la nota del Commissario delegato - Presidente  della  regione
Toscana del 18 maggio 2011, con cui si chiede nuovamente  la  proroga
dello stato di emergenza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2011 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma  1,  della  legge  24
febbraio 1992, n.  225,  in  considerazione  di  quanto  espresso  in
premessa, e'  prorogato,  fino  al  31  dicembre  2011  lo  stato  di
emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a  seguito
dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di  Viareggio,
in provincia di Lucca il giorno 29 giugno 2009. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 giugno 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi